RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468).

        La presente proposta di legge alle Camere, presentata ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, riguarda la disciplina degli accessi stradali ai fabbricati e ai fondi rurali.
        Con questa iniziativa legislativa il consiglio regionale del Piemonte si rivolge al Parlamento, competente per legge in quanto trattasi di accessi su strade statali, proponendo una disciplina particolare per i proprietari di fondi e di fabbricati rurali; nello specifico si individua l'applicazione di un canone ridotto ad un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Invece per i comuni classificati montani o parzialmente montani, considerando la loro particolarità di enti spesso soggetti a spopolamento e a disagi determinati dal territorio, quindi aree in condizioni di marginalità socio-economica, si è proposto che l'autorizzazione agli accessi sia rilasciata a titolo gratuito.
        La proposta di legge trae motivo da una situazione di particolare criticità che si è verificata all'inizio del 2006 in conseguenza dell'avvio in Piemonte, da parte dell'ANAS Spa, di un'iniziativa di verifica degli accessi di sua competenza, cui è seguita una notifica di preavvisi di pagamento per gli accesi dei passi carrai dalle strade statali a fondi rurali.
        L'esosità degli importi richiesti dall'ANAS Spa ha determinato reazioni sia da parte degli interessati che da parte delle istituzioni (province, comunità montane e comuni) e delle associazioni di categoria.
        Specificamente nelle aree montane l'esosità del canone richiesto ha messo in luce l'incongruità del medesimo, in quanto l'importo ha superato il reddito ricavabile dai fondi, peraltro fondi frequentemente di piccole dimensioni per effetto di frazionamento.
        Per il momento l'iniziativa dell'ANAS Spa è stata circoscritta alla provincia di Cuneo, ma è destinata ad essere estesa a tutto il Paese.
        Nell'elaborazione della proposta di legge, la regione Piemonte ha considerato la valenza acquisita dall'attività agricola nella tutela ambientale e paesaggistica e nella sostenibilità sociale, senza tralasciare il sacrificio di superficie coltivabile chiesto per la costruzione e l'ampliamento di strade e di altre infrastrutture di interesse pubblico.
        La regione intende in generale sostenere l'attività agricola, poiché gli agricoltori sono i soggetti maggiormente danneggiati dall'adeguamento dei canoni dei corrispettivi dovuti e, in particolare, vuole supportare lo sviluppo in territori di marginalità poveri di risorse proprie.
        Tale sostegno trova riscontro nell'attitudine del legislatore nazionale a favorire situazioni territoriali di criticità: a tal proposito si ricordano la legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), il cui articolo 8 disciplina le agevolazioni fiscali; la

 

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legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), il cui articolo 12 estende le agevolazioni, previste dal citato articolo 8 della legge n. 991 del 1952, all'intero territorio montano; la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), il cui articolo 2 istituisce il Fondo nazionale per la montagna presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, e ancora a titolo esemplificativo la legge 27 dicembre 2004, n. 309 (Incremento del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2004), il cui articolo 1 prevede che il Fondo nazionale per la montagna sia alimentato mediante il «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
        La proposta di legge, da un punto di vista formale, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto il pagamento di canoni per l'apertura e l'uso degli accessi sulle strade costituisce entrate proprie dell'ANAS Spa, come disciplinato dall'articolo 55, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
        L'ANAS è una società per azioni il cui unico socio è il Ministero dell'economia e delle finanze: si segnala che le minori entrate derivanti dalla proposta di legge potranno avere un'incidenza sugli utili propri di una società per azioni, di cui però non si conoscono con esattezza i criteri di riparto.
        Ma a voler sviluppare un percorso che conduca ad una precisa quantificazione di un minor gettito, si incontra l'impossibilità di fare una stima in quanto, a detta dell'ANAS Spa - Direzione compartimentale regionale, non ci sono elementi né per il Piemonte, che rappresenta il territorio su cui si è avviata l'iniziativa di preavviso dei pagamenti dei canoni, né per le restanti regioni, alle quali si dovrebbe estendere la medesima iniziativa.
        Al momento attuale non esiste un dato, relativo al pregresso anno 2006, di entrate derivanti da siffatti accessi, perché l'adeguamento dei canoni dei corrispettivi dovuti per il 2007 per le diverse autorizzazioni è stato stabilito da un provvedimento del Presidente dell'ANAS Spa datato 21 dicembre 2006 ed è sulla base di questo che si è avviata l'iniziativa dell'ANAS Spa nel solo territorio della provincia di Cuneo, per poi estendersi al resto dell'Italia.
        La carenza di una stima deriva dal fatto che non esistono canoni quantificati sulla sola base del territorio montano o sulla sola base di accessi unici indispensabili ai fabbricati rurali e ai fondi rustici, criteri proposti per agevolare certe situazioni oggettive e alcune realtà territoriali da una forte incidenza del canone determinato dall'ANAS Spa.
        Pertanto i canoni individuati dall'ANAS Spa andrebbero depurati di siffatti elementi e rideterminati: da qui la mancanza di dati disponibili e utilizzabili ai fini di una stima circa una minor entrata per l'ANAS Spa.
 

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